| |
| No. La certificazione ISO 9000
può semplificare il processo per una corretta marcatura
CE, ma non è strettamente correlata. |
| No. La certificazione ISO 9000
(che può anche essere ISO 9001) si riferisce solamente
al sistema di qualità aziendale e non può essere
associata ad alcun prodotto in particolare. |
| Si. La normativa di riferimento
per la marcatura CE del serramento (EN 14351-1) non obbliga
il costruttore ad avere il sistema di gestione della qualità certificato.
E’ sufficiente il Piano di Controllo della Produzione
(FPC). |
| Solamente quando è espressamente
previsto. Ad esempio, in una porta destinata ad una via di
fuga, sia il maniglione, sia le cerniere, sia gli altri eventuali
componenti dovranno essere singolarmente marcati CE. |
| Le prestazioni minime sono determinate
dalla leggi vigenti in materia (nazionali e/o regionali)
nel luogo di installazione del serramento. Ad esempio, in
Italia il valore della trasmittanza termica dovrà essere
uguale o superiore a quello previsto dai Decreti Legislativi
nr. 192 del 2005 e nr. 311 del 2006 relativi al rendimento
energetico nell’edilizia nel comune di installazione. |
| Il “serramento tipo” deve
essere “rappresentativo della propria produzione”,
ovvero deve essere costruito con gli stessi materiali e metodi
che saranno utilizzati per la produzione usuale. Si dovrà prestare
particolare attenzione a stabilire le dimensioni, che dovranno
essere uguali o superiori a quelli dei serramenti che saranno
effettivamente prodotti. Fatta salva la possibilità di
estendere il campo di applicazione a larghezze superiori
fino al 50% rispetto al campione testato. |
Le fasi di controllo a cui
applicare il piano di controllo della produzione sono:
• Ricevimento materiali
• Taglio
• Lavorazioni telaio fisso
• Lavorazioni anta mobile
• Inserimento guarnizioni
• Assemblaggio ante
• Montaggio accessori
• Inserimento vetri
• Preparazione bancali
• Controllo finale bancale |
| Dopo il 1° febbraio 2009
non potranno essere immessi sul mercato dell’Unione
Europea, pena il rischio di sequestro dei serramenti e le
relative sanzioni civili e penali. |
Quando richiesta, la prestazione
acustica (potere fonoisolante misurato in laboratorio) deve
essere sempre indicata in etichetta.
Qualora il committente o la legislazione locale prevedano
particolari abbattimenti acustici per i serramenti, è necessario
attenersi a questi e dichiararli. |
Indica la trasmittanza termica
del serramento e si esprime in W/m² K (Watt su metro
quadro per grado Kelvin).
Nel nostro settore i valori di U che ci riguardano sono tre:
• Uf (Frame) che indica la trasmittanza termica del
telaio.
• Ug (Glazing) che indica la trasmittanza termica del
vetro.
• Uw (Window) che indica la trasmittanza termica della
finestra completa. |
In Italia i limiti (sia per
i soli vetri che per l’intero serramento) sono stabiliti
per legge e si trovano nella legislazione nazionale ma possono
essere imposti valori più restrittivi dalle legislazioni
regionali / comunali.
Le tabelle di riferimento sono reperibili, a livello nazionale
sulle Leggi (esempio D. Lgs. 311 del 2006) ed a livello comunale,
presso i relativi Uffici Tecnici. |
| Molta. Avendo una superficie
superiore a quella dei telai, concorre in modo rilevante
nelle prestazioni acustiche e di trasmittanza del serramento
nel suo complesso. |
| No, è anche necessario
disporre di un controllo della produzione (FPC) o di una
certificazione ISO 9000, oltre che predisporre la Dichiarazione
di Conformità (ove richiesta). Una volta soddisfatti
tutti questi requisiti, la responsabilità della fornitura è del
produttore del serramento. |
| No. Devo dichiarare la marcatura
CE del serramento, con l’apposita etichetta e/o documentazione.
Devo dare la documentazione tecnica per la corretta posa
in opera del serramento. Devo avere il Piano di Controllo
della Produzione in cui sono registrati i componenti utilizzati
(sia in modalità di equivalenza perfetta che funzionale)
nella produzione e le modalità del processo di produzione.
Devo dare le istruzioni per l’uso e la manutenzione
dell’infisso. Devo dare, se richiesta, la dichiarazione
di conformità. |
Le aziende che hanno certificato
il proprio sistema di qualità nel rispetto della normative
EN ISO 9001 possiedono già un piano di controllo del
processo della produzione conforme a quanto è necessario
per la marcatura CE.
Le aziende non certificate EN ISO 9001 devono semplicemente
realizzare un insieme di documenti che contengano indicazioni:
• delle verifiche effettuate sui materiali e i componenti
in ingresso;
• dei controlli e delle prove da eseguire durante la
produzione con la frequenza stabilita dal Produttore;
• dei controlli e delle prove da eseguire sui prodotti
finiti con la frequenza stabilita dal Produttore;
• delle azioni correttive da intraprendere per la valutazione
delle non conformità emerse in sede di controllo. |
No, la marcatura è di
competenza del produttore del prodotto finito immesso sul
mercato.
La sola posa in opera, per il momento, non è soggetta
a marcatura CE. |
| I rapporti di prova e/o i calcoli
prestazionali devono essere conservati finché quella
tipologia di serramento viene prodotta. La documentazione
relativa ai singoli lotti di produzione deve essere conservata
per almeno 5 anni. |
| Saranno soggette all’obbligo
non appena sarà pubblicata la relativa normativa (EN
14351-2), in fase di ultimazione. |
Per le persiane deve essere
effettuata una prova di resistenza al vento secondo la norma
EN 13659 (norma di prodotto per Chiusure Oscuranti - Requisiti
Prestazionali compresa la sicurezza).
I test possono essere fatti dal fabbricante stesso oppure
presso un laboratorio esterno.
Non è prevista la modalità del
Cascading.
N.B.: le persiane non sono considerate finestre o
porte ma più propriamente vengono definite “chiusure
oscuranti” che godono di una norma specifica, la EN
13659 appunto.
Anche le tapparelle rientrano nella definizione
di chiusure oscuranti. |
In caso di cambiamento di ragione
sociale dell’intestatario degli ITT o di qualunque
altro Test su prodotto non è necessario rifare i test.
In
caso di Attestazione di Conformità 3, la nuova
ragione sociale dovrà provvedere ad emettere nuovamente
il rapporto di prova. In caso di Attestazione di Conformità 1,
la nuova ragione sociale dovrà informare il Laboratorio
(Ente) Notificato che provvederà ad una emissione
degli stessi rapporti di prova ITT intestati alla nuova ragione
sociale. Si tratta quindi di una prassi burocratica, senza
alcun rifacimento di test. |
|
|
Attesta che il prodotto finito,
rispondendo a requisiti specifici, fornisce determinate prestazioni
dichiarate, delle quali il produttore si assume la piena
responsabilità.
Tutti i componenti del prodotto finito
devono a loro volta rispondere alle normative EN di riferimento
e riportare la marcatura CE, esclusivamente dove previsto. |
|
| Sì, è preferibile
certificare i propri prodotti per poter decidere con la massima
autonomia livelli prestazionali, tipologie, dimensioni e
componenti. |
|
| Il produttore di serramenti
può utilizzare i risultati delle Prove Iniziali di
Tipo (ITT) anche quando sono cedute mediante Cascading: è necessario
sottoscrivere un contratto di utilizzo dei risultati delle
prove stesse, che deve essere redatto in modo da garantire
entrambe le parti. |
|
| Sì, è possibile.
La normativa EN 14351-1 contempla esplicitamente la possibilità di
sostituire componenti utilizzati nella realizzazione del
serramento tipo sottoposto alle Prove Iniziali (ITT), all’unica
condizione che i componenti sostitutivi abbiano almeno lo
stesso livello prestazionale di quelli inizialmente utilizzati.
Detto livello prestazionale deve essere testato in base alla “Normativa
europea di prodotto” vigente. Ciò vale sia in
caso di ITT fatti in proprio che in caso di ITT concessi
in Cascading. |
|
Il primo responsabile rimane
in ogni caso il costruttore dei serramenti, ovvero colui
che ha immesso il prodotto finito sul mercato.
La responsabilità del
singolo fornitore, totale o parziale che sia, non cambia:
il serramentista avrà diritto di chiamarlo in causa
per eventuali problemi attribuibili al suo operato. |
|
|
|
|